Oggi, fra le 14 e le 16, al Salone dell’arte e del Restauro di Firenze le associazioni del Tavolo di Coordinamento dell’Archeologia (ANA, API, Archeoimprese, Assotecnici, CIA,CNA, FAP, Legacoop Produzione & Servizi, Mi riconosci) si confrontano sul recente D.P.C.M. che ha approvato le nuove linee guida per l’Archeologia Preventiva (art. 25, D. Lgs. 50/2016).
Parteciperanno alla discussione anche alcuni General contractors (Italferr, Terna, Anas, Cepav due, IRICAV, Tecne autostrade, Open Fiber, Metro Blu, WebuildItalia).
Il programma è il seguente:
Saluti di apertura e coordinamento dell’evento
Alessandro Garrisi – Tavolo di Coordinamento dell’Archeologia
Introduzione
Intervengono
Susanna Bianchi – Tavolo di Coordinamento dell’Archeologia
Elena Calandra – Direttore dell’Istituto Centrale per l’Archeologia, Dirigente ad interim del Servizio II Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – MiC
Andrea Ferrante – Presidente della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Tavola rotonda conclusiva
Intervengono
Andrea Camilli – Assotecnici
Pierluigi Giroldini – Archeologi Pubblico Impiego – MiC
Angela Infarinato – Confederazione Italiana Archeologi
Alessandro Garrisi – Associazione Nazionale Archeologi
Flavio D. Utzeri – Mi riconosci?
Valeria Boi (Istituto Centrale per l’Archeologia) e Maria Grazia Fichera (Servizio II Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Ministero della Cultura) – MiC
Giovanni Rivaroli – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Restauro e Archeologia
Con il Dpcm del 14 febbraio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022) sono uscite le Linee Guida per la Verifica Preventiva dell’Interesse archeologico.
L’articolo 1 di questo nuovo documento recita: “La verifica preventiva dell’interesse archeologico è volta a valutare l’impatto della realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico disciplinata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive.”
Ma l’archeologia preventiva non è solo questo, anzi. L’archeologia preventiva è volta alla realizzazione dell’opera pubblica o di interesse pubblico suggerendo le scelte progettuali più adeguate sia dal punto di vista della spesa pubblica che da quello della tutela del patrimonio. Questo dovrebbe essere l’incipit delle linee guida di uno strumento tanto fondamentale come l’archeologia preventiva. Questo dovrebbe essere il giusto approccio verso l’archeologia preventiva che non è uno strumento ostativo all’opera, bensì uno strumento costruttivo: una buona progettazione archeologica, non isolata ma in sinergia e costante confronto con il lavoro degli altri progettisti, aiuta la realizzazione dell’opera stessa, influenzando le scelte progettuali in modo tale che non solo l’opera venga realizzata ma anche possa eseguirsi senza sforare né il cronoprogramma lavori, né il quadro economico previsto. È uno strumento volto a tutelare la stazione appaltante affinché non vengano fatte a monte delle scelte che porterebbero solo a ritardi nei lavori e contenziosi con l’impresa esecutrice.
Il messaggio che manda l’articolo 1 delle nuove Linee Guida è invece un messaggio ostativo: possiamo allora stupirci del fatto che quotidianamente le Soprintendenze vengano accusate di essere il “vero ostacolo” allo sviluppo infrastrutturale in Italia?
La nostra socia, Cinzia Rampazzo, è stata scelta come testimonial da Confartigianato Padova per celebrare l’imprenditoria femminile italiana: buona festa delle donne a tutti!
In questa breve nota vogliamo presentare alcune problematiche su cui spesso ci siamo imbattuti nell’ultimo anno, nel corso delle gare di progettazione e dei compensi professionali determinati grazie alle formule della tabella Z2 del D.M. giustizia 17 giugno 2016. Le considerazioni che seguono partono dalla determinazione del corrispettivo per la Relazione Archeologica, ma possono estendersi anche alla determinazione dei compensi professionali delle altre attività ed è per questo che cerchiamo un confronto con geologi, architetti, ingegneri e tutti quei professionisti il cui compenso progettuale nelle gare d’appalto è determinato dalla suddetta tabella.
Le finalità e l’oggetto del citato D.M. sono espresse all’art. 1, “ “Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici”. L’art. 2 fornisce i Parametri generali per la determinazione del compenso, mentre nell’art. 3 viene esplicata l’identificazione e la determinazione di tali parametri con il rimando alle tavole Z1 e Z2.
L’allegata tavola Z2 indica “Il parametro “Q”, relativo alla specificità della prestazione” e vengono indicate le categorie su cui la prestazione ha incidenza: ad esempio la relazione archeologica riguarda le categorie di Edilizia, Strutture, Impianti, Viabilità, Idraulica, Paesaggio Ambiente, tutte categorie, per la cui realizzazione è necessaria la valutazione preventiva di interesse archeologico. Sono invece escluse le categorie considerate di non pertinenza alla Relazione Archeologica quindi quella di Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e quella di Territorio ed Urbanistica: non è nostra intenzione, in questo frangente, entrare nel merito della scelta di escludere quest’ultima categoria, anche se fatichiamo a comprendere come la progettazione territoriale ed urbanistica non abbia attinenza con un’opportuna valutazione e progettazione archeologica.
Tornando alle problematiche di applicazione della tabella Z2 così come è strutturata attualmente: da essa si evince quindi che in gare di progettazione la stazione appaltante debba calcolare l’importo per la prestazione della relazione archeologica applicando il parametro alle categorie indicate se rientranti nell’opera oggetto di gara.
L’anomalia che sempre più spesso emerge, e che si nota avvenire, pur meno frequentemente, anche per altre prestazioni, è che alcune stazioni appaltanti applicano invece il parametro ad una sola delle categorie (ad esempio Edilizia) e non a Strutture ed Impianti, valutando in maniera assolutamente discrezionale, non supportata appunto dal Decreto Ministeriale cui invece affermano di fare riferimento, il corrispettivo della prestazione professionale.
Qui di seguito si presenta un esempio di una gara svoltasi nel corso del 2020 in cui non solo la Relazione Archeologica è soggetta a questa discrezionalità da parte della stazione appaltante, ma anche la Relazione Geotecnica, la Relazione Sismica gli Elaborati e le relazioni per i requisiti acustici, la Relazione Energetica.
Il compenso per queste prestazioni professionali viene arbitrariamente sottostimato dalla Stazione Appaltante a danno della qualità e della dignità del professionista incaricato.
Altro problema spesso riscontrato: la Stazione Appaltante sottostima ulteriormente il corrispettivo per la prestazione professionale, non tenendo conto delle spese ed oneri accessori esplicitamente previsti al comma 2 dell’art. 1 e calcolati sulla base delle indicazioni di cui all’art. 5 del medesimo D.M.
Infine, ma non meno rilevante, l’applicazione dei parametri ministeriali a tutte le opere di progettazione: se risultano applicabili in lavori di una certa complessità come nei restauri dei palazzi, appaiono invece del tutto inadeguati per l’applicazione ad opere di progettazione di piccola entità, ad esempio piccole reti idrauliche o fognarie.
Qui di seguito, a titolo esemplificativo, il quadro economico di una gara nel vicentino per una fognatura di lunghezza complessiva 1950 m, valore dell’opera 390.000 €,categoria D.04 (Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, improntate a grande semplicità – Fognature urbane improntate a grande semplicità – Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario)
Il parametro della tabella Z2 risulta del tutto inadeguato dato che la prestazione professionale dell’archeologo risulta 418,37 € soggetto a ribasso.
Sulla base di questo chiediamo agli altri professionisti coinvolti: il compenso calcolato per la vostra prestazione professionale in un’opera simile è adeguato? È solo un problema degli archeologi o è un problema più diffuso? Ci rivolgiamo ad esempio ai geologi, che all’interno della tabella ministeriale hanno parametri diversificati anche in base all’importo dell’opera progettata: risultano adeguati secondo voi?
Per confronti, opinioni o qualsiasi commento vi invitiamo sia a farlo pubblicamente nello spazio dedicato ai commenti che privatamente scrivendo ai nostri contatti. Ringraziamo fin da ora quanti vorranno esprimere la propria opinione che risulterà utile per un’adeguata riflessione sull’argomento e permetterà a noi tutti, visto che spesso ci uniamo in ATI, di affrontare queste gare in modo più consapevole.
Fra i tanti progetti che stiamo seguendo c’è anche quello di una carta archeologica in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.
Il giorno 9 giugno 2017, alle ore 9:30, presso la sala G004 Viora dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo A. Gemelli 1 – Milano), la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici organizza un’interessante giornata di studi rivolta a studiosi e tecnici, pensata per gli archeologi ma anche per tutti coloro che operano nel campo degli appalti e si trovano a dover affrontare l’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che riguarda la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico. Verranno analizzate e presentate la normativa, le procedure, le esperienze che consentiranno anche ai non archeologi di comprendere la “ratio” dell’articolo 25, per utilizzare la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico come uno strumento efficace nell’organizzazione dell’appalto, al fine della pianificazione dei lavori e dei costi.
Siamo stati invitati per raccontare al pubblico la nostra esperienza professionale nell’ambito dell’archeologia e delle scienze antiche. Sono stati scelti dei relatori che svolgono ruoli differenti all’interno del medesimo settore in modo da offrire al pubblico diverse visioni sulle possibili strade all’interno di una macroarea e sulle distinte competenze da valorizzare. Si tratta di un “racconto” su cosa significhi lavorare all’interno del mondo dell’archeologia, quali siano le competenze richieste e quanti i ruoli possibili, nonché quali siano stati gli sviluppi del settore negli ultimi anni.
La legge 109/2005 art. 2 ter (pubblicata in G.U. n. 146 del 25 giugno 2005) ha introdotto “la Verifica preventiva di Interesse Archeologico” nella fase di progettazione, puntualizzata negli articoli 95 e 96 del successivo D. Lgs. 163/2006.
Si tratta dell’accertamento di eventuali evidenze antiche per valutare il livello di interferenza tra l’opera da realizzare e il contesto archeologico, permettendo da un lato una tutela più efficace, dall’altro di limitare gli imprevisti ed i loro effetti su tempi e costi della realizzazione delle opere.
Il D.M. 20 marzo 2009, n. 60 (pubblicato in G.U. n. 136 del 15 giugno 2009) ha completato la normativa sull’archeologia preventiva con il “Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela ed il funzionamento dell’elenco previsto dall’art. 95, comma 2, del DL 12 aprile 2006, n. 163″: è stato istituito un elenco in cui possono essere iscritti solo i soggetti in possesso della necessaria qualifica per eseguire la Verifica Preventiva dell’interesse Archeologico, in possesso cioè del Diploma di Specializzazione in Archeologia o del Dottorato di Ricerca in Archeologia. Le imprese che si trovano a dover chiedere consulenza ad un archeologo possono quindi sceglierlo da questo elenco, sulla base delle competenze territoriali o del curriculum.
La legge impone di trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, prima della loro approvazione, copia dei progetti delle opere pubbliche o private da realizzare, correlati dalla Verifica preventiva di interesse archeologico.
Ma esattamente, che cos’è questa verifica e cosa prevede?
Si tratta di un documento in cui il professionista incaricato determinala probabilità di incidenza (detta anche potenziale archeologico) di resti archeologici con l’opera in progetto attraverso quattro operazioni:
Raccolta dei dati di archivio e bibliografici
Lettura geomorfologica del territorio
Foto interpretazione
Ricognizione di superficie
La raccolta dei dati bibliografici e d’archivio fornisce informazioni sulla storia e l’archeologia del territorio; la lettura geomorfologica del terreno permette una valutazione interpretativa delle aree coinvolte in relazione alle loro potenzialità insediative; la foto interpretazione aerea contribuisce, attraverso il riconoscimento di diversi tipi di anomalie, ad identificare macroevidenze archeologiche relativamente superficiali; la ricognizione di superficie permette di individuare nuovi elementi di interesse storico-archeologico.
L’art. 96 prevede una seconda fase, integrativa a quella di progettazione preliminare, in cui vengono eseguiti, su richiesta della soprintendenza, dei carotaggi, delle prospezioni geofisiche o dei sondaggi archeologici.
I carotaggi sono uno strumento utile, soprattutto in area urbana, per valutare la potenza della stratigrafia antropica che si dovrebbe incontrare nel corso degli eventuali e successivi lavori di scavo. Le prospezioni geofisiche sono invece utili in aree poco urbanizzate in cui si conosca già la tipologia strutturale dei resti e la loro profondità approssimativa. I saggi archeologici forniscono le informazioni più certe e meglio interpretabili da documentare, anche in mancanza di qualsiasi evidenza, secondo gli standard previsti dal ministero.
Tutte queste operazioni consentono di sapere, già in fase progettuale, quali saranno le possibili incidenze archeologiche in fase esecutiva e, di conseguenza, di valutare i costi degli interventi archeologici e apportare modificheal progetto (come spiego qui).