L’articolo 25 di fatto innova le disposizioni degli articoli 95 e 96 del D. Lgs 163/2006 prevedendo un’unica procedura e tempi ridotti: infatti è stato ridotto il termine (da 90 a 30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità) entro il quale il soprintendente può richiedere, motivatamente, la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (comma 3 art. 25).
Il D.M. 20 marzo 2009, n. 60 (pubblicato in G.U. n. 136 del 15 giugno 2009) completa la normativa sull’archeologia preventiva con il Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela ed il funzionamento dell’elenco previsto dall’art. 95, comma 2, del DL 12 aprile 2006, n. 163: in pratica è stato istituito un elenco di soggetti abilitati alla redazione del documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico, elenco in cui possono essere iscritti solo i soggetti che, oltre al Diploma di Laurea, possiedono il Diploma di Specializzazione in Archeologia o il Dottorato di Ricerca in Archeologia.
Tutti i soci di SEMPER s.r.l. sono iscritti all’elenco degli operatori abilitati.